Apportate modifiche al modello 730-2014
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 10/03/2014 n.prot. 34411, ha modificato il mod. 7730/2014 e le relative istruzioni, precisando tra le altre cose che il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.
Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare il modello e le istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel corso del mese di gennaio 2014 nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione del modello sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Particolarmente interessanti le modifiche che riguardano coloro che presentano il modello privi del sostituto d’imposta. Più precisamente viene evidenziato che il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo viene erogato dall’Agenzia delle entrate con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta.
Sempre in caso di 730 presentato senza un sostituto d’imposta con esito a debito, viene precisato che i versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti in caso di Unico PF. Medesimo discorso vale in caso di rateazione degli importi dovuti. Il numero di rate è compreso tra un mino di 2 ed un massimo di sette che devono essere versate alle stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti da Unico PF.
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