E' stato pubblicato il decreto 10 novembre 2010 che ripartisce ed assegna alle regioni e provincie autonome, di Trento e Bolzano, delle risorse relative alle attività in apprendistato per l'annualità 2010.

Con riferimento all'annualità 2010, sono destinati, ai sensi dell'art.118, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 da ultimo modificato con l'art. 2, comma 154 della legge 23 dicembre 2009, n.191, euro 100.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati e per il restante 30% sulla base del numero degli apprendisti formati, prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna regione.
Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1, sulla base dei dati indicati in tabella 2
Una quota corrispondente al 20% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 è destinata prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa.
Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.
Entro 12 mesi, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.
Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2011.
La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La trasmissione dei rapporti di monitoraggio secondo i termini e i criteri previsti, può costituire condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualità successive.
Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e delle province autonome.