Il sottosegretario del Ministero del lavoro Sacconi, in risposta ad un articolo pubblicato sul Sole24ore del 16 luglio 2005, chiarisce l'utilizzo dell'istituto dell'interpello in materia di apprendistato e ritiene che, a seguito della riforma Biagi, il contratto di apprendistato professionalizzante non possa essere utilizzato per brevi periodi coincidenti con la stagionalità. In primo luogo, in materia di interpello ricorda che tale istituto può essere utilizzato anche in materia di apprendistato, ma solo nei modi previsti dal DLgs 124/2004: la circolare n. 30 del 15 luglio 2005, quando afferma la possibilità per datori di lavoro e lavoratori di ottenere chiarimenti dal ministero mediante interpello, non intende aggirare norme di legge: di conseguenza l'esercizio dell'interpello spetta esclusivamente ai soggetti individuati dal DLgs 124/2004 (Associazioni di categoria, ordini professionali e enti pubblici). Più delicata è la questione relativa all'apprendistato stagionale: secondo il sottosegretario Sacconi - e ora più che mai sarebbe auspicabile una presa di posizione ufficiale del Ministero mediante circolare - la riforma Biagi, avendo previsto che l'apprendistato professionalizzante ha una durata minima di due anni, esclude la possibilità di utilizzare tale contratto per brevi periodi coincidenti con la stagionalità.