La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 25 dell’8 settembre 2010, ha reso noto che l'apprendistato è incompatibile con lo svolgimento della professione di consulente del lavoro, già in possesso della formazione specifica necessaria.

La Fondazione Studi fa presente che il contratto di apprendistato, nelle sue diverse forme, rappresenta il tipico contratto di lavoro a causa c.d. “mista”, in considerazione del fatto che al consueto sinallagma prestazione di lavoro vs. retribuzione, si aggiunge l’ulteriore elemento della formazione professionale, essendo tale rapporto destinato all’insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato.
Il Consulente del Lavoro ha già avuto – e formalmente riconosciuta – la necessaria e fondamentale adeguata formazione professionale attraverso il percorso che lo ha condotto all’abilitazione a partire dal titolo di accesso (Laurea) ed attraverso il periodo di praticantato.
Pertanto la professionalità acquisita rende superfluo un presunto addestramento pratico che si risolverebbe nello svolgimento di mansioni corrispondenti alle competenze già possedute.
Il contratto di apprendistato così stipulato, si risolverebbe altrimenti in un mero espediente per assoggettare il rapporto ad un regime contributivo fortemente agevolato, in forza di una dichiarazione negoziale meramente qualificatoria, praeter legem, prescindendo dal contenuto concreto del rapporto di lavoro instaurato, e perciò da respingere.