Apprendistato negato se le mansioni corrispondono al diploma scolastico
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15/09/2010 n.19834, ha deciso che è illegittimo il contratto di apprendistato instaurato con un giovane nel caso in cui le mansioni a cui viene adibito corrispondono al diploma scolastico, poiché in questo caso risulta totalmente inutile l’addestramento pratico.
Secondo i giudici di legittimità il fatto che l’art. 16 della L. 196/1997 consenta la stipula di contratti di apprendistato con soggetti in possesso di un titolo di studio superiore non significa che alle parti sia permesso assoggettare l’apprendistato a un regime contributivo agevolato in forza di una semplice dichiarazione e prescindendo totalmente dal contenuto del rapporto di lavoro. La legittimità del contratto deve invece essere valutata in relazione a ogni singolo rapporto di lavoro.
Pertanto potranno essere considerati validi i contratti di apprendistato ai fini dell’acquisizione di capacità professionali diverse da quelle conseguite con il diploma o altamente specializzate.
Infatti se in un istituto scolastico viene impartita una preparazione sistematica in un determinata materia professionale diventa del tutto inutile sottoporre il giovane ad un addestramento pratico con il contratto di apprendistato.
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