L’ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e le relazioni industriali), in collaborazione con il Centro studi internazionali e comparati Marco Biagi, ha pubblicato sul sito internet www.fareapprendistato.it , le FAQ relative alle nuove tipologie di apprendistato introdotte con il DLgs 167/2011.

Particolarmente interessanti sono quelle riferite ai lavoratori in mobilità.

In sostanza viene precisato che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con tutte le tipologie di apprendistato previste dal Testo unico purché, oltre alla finalità tipica della singola tipologia, si persegua quella specifica di qualificare o riqualificare  professionalmente il lavoratore.

Inoltre a questi lavoratori si applica la disciplina prevista per gli apprendisti, dunque quella declinata dal Testo unico, con le seguenti eccezioni: non trovano applicazione i limiti di età; non trova applicazione la disciplina del recesso (prevista per gli apprendisti), che, nel caso di specie, è possibile solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo sia durante la fase formativa sia al termine della stessa; non si applica il regime contributivo disposto in generale per gli apprendisti dal Testo unico, ma il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’ulteriore incentivo economico di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge (aliquota fissa al 10% per un periodo massimo di 18 mesi; 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo massimo di 12 mesi).

Infine viene ricordato che l’art. 7, comma 9, del Testo unico, ove dispone che i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale siano mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, esclude espressamente che tale previsione si applichi ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato.