Apprendistato professionalizzante: le Regioni non sono escluse dalla formazione aziendale
A cura della redazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 176 del 14 maggio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui inserisce il comma 5-ter nell’art. 49 del D.Lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante non è definita dalle Regioni d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ma dai contratti collettivi di lavoro, per violazione degli artt. 117, 120, 118 e 39 della Costituzione. In particolare, la nuova normativa è stata dichiarata illegittima nella parte in cui prevede la possibilità che la formazione sia “esclusivamente aziendale” e rimette “integralmente” ai contratti collettivi o agli enti bilaterali la definizione dei “profili formativi”, assegnando alla contrattazione collettiva il compito di definire la nozione di formazione aziendale e, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
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