Il Ministero del lavoro, con la circolare 10/06/2008 n.14, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che il contratto di apprendistato professionalizzante può essere validamente stipulato sulla base della disciplina contenuta nel CCNL applicato dall'azienda se la regolamentazione regionale pur essendo stata emanata non è applicabile, per quel settore produttivo, per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni.
Ne consegue che se il contratto di apprendistato fa riferimento per la disciplina al CCNL e non alla legge regionale, non è necessario il rilascio del parere di conformità da parte dei competenti organi regionali, poiché trova piena applicazione la disciplina contrattuale di cui all'art.49, comma 5bis, DLgs 276/2003.
Inoltre il Ministero del lavoro ha richiamato anche quanto già precisato nella circolare 30/2005 secondo cui se il CCNL applicato regolamenta il contratto di apprendistato professionalizzante dal punto di vista gestionale, ma non contiene una disciplina specifica dei profili formativi, il datore di lavoro ed il lavoratore possono determinarne il contenuto facendo riferimento ai profili formativi predisposti dall'ISFOL, a quelli determinati dagli Enti bilaterali oppure a quelli individuati dai provvedimenti regionali adottati in via sperimentale in attesa dell'emanazione della legge regionale.