Approvata dalla Camera la conversione del Decreto immigrazione
A cura della redazione
La Camera dei deputati, nella seduta del 18 novembre 2025, ha approvato il Disegno di Legge di conversione del DL n. 146/2025 in materia di immigrazione, apportando modifiche al testo originario, tra cui l’elevazione da sette a quindici giorni del termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere alla conferma della medesima richiesta di nulla osta, necessaria per ottenere il visto d’ingresso, come previsto dall’art. 22, c. 5-quinques del TU immigrazione. Il testo è passato al Senato per l'approvazione definitiva che deve arrivare entro il 2 dicembre 2025.
Si ricorda che il termine temporale predetto decorre dalla comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.
Modificando l’art. 22, c. 6, e l'art. 24, c. 11 del TU immigrazione, viene anche elevato da otto a quindici giorni il termine, decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro il quale il lavoratore medesimo e il datore di lavoro devono stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, al fine di ottenere il permesso di soggiorno.
La novella dell’art.24-bis prevede che, oltre la richiesta di nulla osta, anche la conferma dello stesso, il contratto di soggiorno e l’eventuale documentazione da allegare ad esso, nonché la richiesta di nulla osta pluriennale nell’ambito del lavoro stagionale, possono essere presentati anche tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite i consulenti del lavoro, gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il nuovo comma 2-bis.1 dell’art. 22 viene integrato prevedendo che l’Ispettorato nazionale del lavoro possa effettuare anche in via anticipata le verifiche ispettive di competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell’interno, al fine dell’eventuale esclusione anticipata dei datori di lavoro o delle organizzazioni datoriali, dall’ambito della procedura di richiesta di nulla osta.
Si prevede che il limite numerico di tre richieste di nulla osta per i datori di lavoro, posto con riferimento alle quote massime di ingressi per motivi di lavoro stabilite per ciascun anno, possa essere derogato non solo per le istanze presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, ecc.), ma anche le agenzie di somministrazione, come già previsto dalla circolare interministeriale 16 ottobre 2025. Resta fermo che la deroga è riconosciuta a condizione che l’organizzazione, il professionista o l’agenzia di somministrazione garantisca che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, volume ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell’impresa.
Il DDL interviene anche sull’art. 23 del TU immigrazione, relativo all’ingresso e soggiorno per lavoro subordinato nel territorio italiano, al di fuori delle quote, in favore dei soggetti stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine.
Più precisamente, viene disposto che il nulla osta all’ingresso e soggiorno del lavoratore straniero sia rilasciato nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Viene soppressa la previsione che la domanda di visto di ingresso sia corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.
Inoltre, viene esteso da sei a dodici mesi, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2027, il termine per la domanda di visto, finalizzata all’ingresso e soggiorno per lavoro subordinato nel territorio italiano, al di fuori delle quote, in favore dei soggetti stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine. Il suddetto termine decorre dalla conclusione del corso di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica.
Particolarmente interessante anche l’articolo 5 che interviene sul DL 145/2024 che proroga fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno extra-quote in favore di massimo 10.000 lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziane. La novità è che queste quote sono destinate anche per l’assistenza a favore di bambini dalla nascita ai sei anni.
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