L’INPS, con la circolare n. 144 del 19 novembre 2025, ha illustrato il funzionamento dell’assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà della Filiera delle telecomunicazioni, istituito con il D.I. 4 agosto 2023 e reso operativo dal febbraio 2024. L’obiettivo del Fondo è accompagnare verso la pensione i lavoratori in esubero delle aziende del settore, garantendo un reddito sostitutivo e la continuità della contribuzione fino alla maturazione del diritto pensionistico.

Il Fondo riguarda tutte le imprese della filiera delle telecomunicazioni, incluse quelle che svolgono servizi digitali, assistenza clienti, networking e contenuti multimediali. Le prestazioni del Fondo sono molteplici, ma la circolare si concentra prevalentemente sull’assegno straordinario destinato ai processi di esodo.

Si tratta, in particolare, di un trattamento che può essere riconosciuto ai lavoratori in esubero che, entro 60 mesi dalla cessazione, raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (in base all’art. 24 del D.L. 201/2011), purché abbiano anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

I contributi esteri nei Paesi UE, SEE, Svizzera e Regno Unito (post-Brexit secondo gli accordi vigenti) sono validi ai fini dei requisiti. Non possono accedere coloro che siano già titolari o abbiano già richiesto l’assegno ordinario di invalidità.

Allo scopo, l’azienda deve:

·         stipulare un accordo sindacale che definisca le modalità di esodo;

·         trasmettere l’accordo alla Struttura territoriale INPS competente;

·         presentare la domanda di accesso tramite modulo AP159 e successivamente gestire l’assegno tramite il Portale prestazioni esodo;

·         indicare i soggetti autorizzati a operare tramite modulo AA02;

·         versare mensilmente e anticipatamente la provvista necessaria per la liquidazione dei trattamenti.

L’assegno è pari all’importo della pensione che spetterebbe al lavoratore alla data di cessazione del rapporto. Non prevede perequazione, trattamenti di famiglia né prestazioni collegate al reddito; non è reversibile.

È erogato per tredici mensilità, dal mese successivo alla cessazione e fino al mese che precede la decorrenza della pensione (compresa l’eventuale finestra), per un massimo di 60 mesi.

Il lavoratore dovrà, comunque, presentare autonomamente domanda di pensione, poiché non vi è trasformazione automatica dell’assegno.

Durante tutto il periodo di fruizione dell’assegno, il datore di lavoro versa al Fondo la contribuzione correlata, calcolata sulla “retribuzione persa”, secondo l’art. 40 della L. 183/2010.

Per il 2025:

·         aliquota FPLD: 33%;

·         CPDEL: 32,65%;

·         si applica anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote eccedenti la prima fascia pensionabile;

·         per i contributivi puri si applica il massimale annuo (120.607 euro per il 2025).

L’assegno è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo, ed è soggetto a tassazione ordinaria IRPEF.