Approvato il decreto ministeriale sul DURC
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, attuando l'art. 1, c.1175 della L. 296/2006 con un proprio decreto ha regolamentato sia la finalità sia le modalità di richiesta e di rilascio del DURC.
Il Ministero del lavoro in particolare ha precisato che il DURC viene richiesto dai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale; per la fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria; per partecipare alle gare di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati in edilizia.
Il DURC è inoltre richiesto ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati in edilizia.
Il documento viene rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o da Altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa convenzione con INPS o con INAIL. Inoltre il DURC è rilasciato dalle Casse edili, per i datori di lavoro dell'edilizia e dagli Enti bilaterali (art. 2, c. 1, D.Lgs. 276/2003), in via sperimentale, previa convenzione con il Ministero del lavoro, limitatamente ai propri aderenti.
Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e, per i datori di lavoro edili, la regolarità dei versamenti contributivi alle Casse Edili. Il documento deve contenere: i dati identificativi del datore di lavoro; l'iscrizione agli enti interessati e, ove previsto, alla Cassa edile; la dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità (con indicazione della motivazione o della specifica scopertura); la data della verifica; la data del rilascio del documento; il nominativo del responsabile del procedimento.
Gli istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di regolarità entro il termine massimo di 30 giorni (da regolamentare nei rispettivi atti) trascorso il quale si forma il c.d. silenzio assenso: Le Casse Edili dovranno rilasciare il DURC nei termini previsti dalla convenzione. I termini si sospendono qualora l'istituto o la Cassa Edile invita l'interessato a regolarizzare la posizione rilevata non corretta (tempo 15 giorni).
Per la partecipazione alle gare di appalto non osta il rilascio del DURC uno scostamento, nel versamento dei contributi, inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque uno scostamento inferiore a ? 100,00, fermo restando però il versamento della differenza contributiva entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
Il DURC non viene rilasciato qualora il datore di lavoro viola le disposizioni penali e amministrative in materia di tutela della condizioni di lavoro, accertate con provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi. Detta causa ostativa non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria.
Il datore di lavoro, al fine del rilascio del DURC, è tenuto a autocertificare l'inesistenza di detti provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (qualora il DURC venga richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA, questi verificano direttamente la presenza dell'autocertificazione)
Il DURC, una volta rilasciato, avrà la seguente validità: un mese: per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive; tre mesi: nel settore degli appalti privati.
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