L’INPS, con il messaggio n. 832 del 25 febbraio 2021, in riferimento all’esonero contributivo ex art. 6 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), ha comunicato che è stata ulteriormente ampliata la validità del codice causale “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 D.L. 104/2020”, prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell’incentivo IREC anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.

Allo scopo, si ricorda che, con la circolare 133/2020, l’Istituto aveva fornito le prime istruzioni e indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione delle predette misure di esonero contributivo. In particolare, ai fini della fruizione dell’esonero mediante conguaglio, le modalità operative fornite nella circolare prevedevano l’esposizione dell’importo corrente del beneficio spettante a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020 e l’esposizione dell’importo arretrato dell’esonero, riferito alle tre mensilità pregresse comprese tra agosto 2020 e ottobre 2020, esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.