Artigianato, delibere non vincolanti decorsi tre anni
A cura della redazione
L’Inps, con la circolare n. 47 dell’11 marzo 2011, ha reso noto che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 43 delle legge n. 183/2010, dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti emessi in relazione alla modifica di uno stato di fatto o di diritto dei soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane diventano inopponibili all’INPS decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.
La norma si riferisce, in particolare, alle delibere adottate dalle Commissioni provinciali per l’artigianato ovvero dagli altri soggetti obbligati, in base alla legislazione regionale, alla tenuta dell’albo.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 tali modifiche potranno essere fatte valere nei confronti dell’Istituto esclusivamente qualora la delibera stessa sia comunicata entro i tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti. Diversamente, una volta decorso tale termine, le determinazioni delle C.p.A. non potranno avere valore vincolante nei riguardi dell’Istituto relativamente alla sussistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.