È stato pubblicato il decreto interministeriale 30 settembre 2016 (Lavoro – Economia), con cui si è stabilito che la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2014/2015, ai sensi dell’art. 1, comma 780 e 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 7,61% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2016.

Si ricorda che la riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2016, per l’autoliquidazione 2016/2017, ed è subordinata all’avvenuta presentazione della domanda di ammissione al beneficio che doveva essere effettuata barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2015 (presentata entro il 29 febbraio 2016).