L’INPS, con la circolare 4/10/2019 n.129, ha fornito le modalità operative e alcuni chiarimenti in merito al versamento della contribuzione aggiuntiva dovuta dalle Organizzazioni sindacali a favore dei lavoratori in aspettativa o in distacco sindacale.

Se il lavoratore è in aspettativa sindacale, il versamento della contribuzione durante i periodi in cui è chiamato a ricoprire le cariche sindacali potrà avvenire previo provvedimento dell’INPS di riconoscimento dell’accredito contributivo e autorizzazione all’Organizzazione sindacale rilasciata dall’Istituto previdenziale al versamento della contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra l’importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.

Invece, in caso di distacco sindacale, l’Organizzazione sindacale può versare la contribuzione aggiuntiva solo se il datore di lavoro ha effettivamente adottato un provvedimento di distacco e sempreché l’INPS ha autorizzato la medesima organizzazione al versamento.

L’Organizzazione sindacale deve richiedere la predetta autorizzazione entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto luogo o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale.

Per l’aspettativa sindacale, la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall’eventuale differenza fra il compenso erogato dall’Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.

Invece, in caso di distacco sindacale, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull’intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall’organizzazione sindacale al lavoratore distaccato.

L’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni private, deve chiedere all’INPS il rilascio di apposita matricola con Codice di Autorizzazione “4L”.

La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalità dei lavoratori interessati al versamento e, per ciascuno di essi:

- il Fondo pensionistico di iscrizione;

- l’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;

- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;

- la Certificazione unica;

- il Regolamento sindacale vigente.

L’INPS infine precisa che la matricola potrà essere utilizzata negli anni successivi anche con riferimento a sindacalisti diversi da quelli per cui è stata rilasciata.

Resta fermo che l’Organizzazione sindacale deve presentare la richiesta di autorizzazione alla contribuzione aggiuntiva con riferimento ai sindacalisti per i quali intende versare la contribuzione aggiuntiva.