Aspettativa per cariche sindacali e iscrizione INAIL
A cura della redazione
Con la sentenza 171/2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 4 e 6 del DPR 1124/65 nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente i lavoratori in aspettativa chiamati a ricoprire cariche sindacali e le organizzazioni sindacali per conto delle quali vengono svolte le attività.
A seguito della predetta sentenza, l'INAIL con la circolare 7/08/2002 n.55 ha precisato che, indipendentemente dal fatto che il legislatore abbia o meno identificato in modo tassativo nel DPR 1124/65 i soggetti obbligati all'Iscrizione, il suddetto obbligo dovrebbe scattare tutte le volte in cui l'attività è esposta al rischio.
Questo indirizzo trova conferma nei vari interventi legislativi in cui l'obbligo assicurativo è stato esteso ad esempio agli associati in partecipazione, collaboratori coordinati e continuativi e casalinghe, anche se questi ultimi non erano previsti nel testo originario.
Pertanto chiarisce l'INAIL la sentenza della Consulta produce effetti dal 16 maggio 2002 (giorno successivo alla sua pubblicazione) sia per i rapporti in corso a quella data sia per i rapporti intercorsi nei cinque anni precedenti, con la conseguenza che per questi ultimi verranno richiesti dall'istituto i premi arretrati.
Rimangono invece esclusi dall'obbligo, i rapporti che si sono conclusi prima del 16 maggio 2002, quelli definiti con sentenza passata in giudicato e quelli pregressi cessati in periodi prescritti o decaduti.