Aspettativa sindacale: nuove indicazioni per il diritto all’accredito figurativo
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025, ha fornito indicazioni per uniformare le procedure relative al riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori in aspettativa non retribuita per incarichi pubblici elettivi o cariche sindacali, come previsto dall’art. 31 della legge 300/1970 e dall’art. 3 del d.lgs. 564/1996.
L’Istituto sottolinea che per ottenere l’accredito figurativo sono necessari due elementi essenziali: un rapporto di lavoro subordinato sospeso tramite aspettativa non retribuita e soggetto a contribuzione IVS; un provvedimento scritto del datore di lavoro che dispone l’aspettativa, datato e antecedente all’inizio del periodo richiesto. Ne consegue che non è possibile riconoscere l’accredito a chi venga assunto dopo aver ricevuto l’incarico sindacale o elettivo.
Se il provvedimento di aspettativa è già agli atti, per attestare la prosecuzione della condizione il lavoratore deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che confermi il perdurare dell’aspettativa.
Se il provvedimento originario è irreperibile, il datore di lavoro può presentare una dichiarazione di irreperibilità insieme a documenti alternativi (es. prospetti paga o estratti del Libro unico del lavoro), che però da soli non sono sufficienti. La sola presentazione di questi ultimi non è sufficiente ai fini dell’accredito figurativo.
Quanto alle cariche sindacali valide ai fini dell’accreditamento, sono individuate dalla disciplina di riferimento in quelle formalmente previste dallo statuto e attribuite per funzioni rappresentative o dirigenziali (nazionali, regionali, provinciali, di comprensorio). Non conta l’attività effettivamente svolta, ma solo la regolarità formale dell’investitura.
Una volta verificata la correttezza formale dell’incarico, qualsiasi qualifica interna (es. operatore politico, dirigente, membro di organi collegiali) attiene solo al trattamento interno del sindacato e non incide sul diritto all’accredito figurativo.
Le Strutture territoriali riesamineranno le pratiche e i ricorsi pendenti, verificando che la documentazione presentata rispetti i requisiti previsti.
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