L’INPS, con il messaggio n. 2733 del 27 luglio 2021, ha chiarito gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro, per il corrente anno, nel caso in cui il rapporto risulti sospeso per distacco ovvero aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Si ricorda che dal 2020, al fine di semplificare e rendere più tempestivo il processo sotteso all’istruttoria delle domande di accredito figurativo, era previsto che i dati dichiarati nel flusso Uniemens sostituissero le attestazioni cartacee (modello AP 123). Tuttavia, sempre per il 2020, era stato intrapreso un periodo di sperimentazione ed era rimasto ancora possibile, da parte delle sedi INPS, acquisire il modello AP 123 debitamente compilato, allegato alla domanda di accredito della contribuzione figurativa. Era stata altresì prevista la sottoposizione di detto modello, come di consueto, alla prescritta validazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Il nuovo messaggio conferma che restano valide, anche per il 2021, le modalità operative del 2020. Conseguentemente, ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, in sede di lavorazione delle istanze di accredito figurativo, le sedi INPS procederanno ancora alla verifica delle retribuzioni indicate nel modello AP 123, che i datori devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori.