ASPI: il contributo ordinario può fruire delle riduzioni del costo del lavoro
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 14/12/2012 n.140, ha riepilogato gli aspetti contributivi che dal 1° gennaio 2013 interesseranno l’ASPI, la nuova misura a sostegno del reddito che sostituirà le indennità di disoccupazione ordinaria e speciale edile e dal 2017 anche l’indennità di mobilità.
Potranno fruire dell’ASPI i dipendenti del settore privato (sia a termine che a tempo indeterminato), gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti della P.A. ma solo se titolari di contratto a tempo determinato. A questi si aggiungono i lavoratori del settore artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.
I contributi dovuti sono essenzialmente tre: quello ordinario pari all’1,31% (a cui si aggiunge lo 0,30% dovuto dalle aziende tenute al finanziamento dei Fondi interprofessionali), quello addizionale pari all’1,40% dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato ed il contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
In merito a quest’ultimi contributo, l’INPS precisa che fino al 31/12/2016 sono esclusi dall’obbligo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità.
L’INPS coglie l’occasione per ricordare che il contributo ordinario pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) può fruire delle riduzioni del costo del lavoro previste dalla L. 388/2000 e dalla L. 266/2005, oltre che delle misure compensative di cui al DL 203/2005 (L. 248/2005), previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria.
Inoltre per le aziende interessate dal riallineamento graduale della contribuzione ordinaria ASPI, l’INPS prevede che l’aliquota da versare per il 2013 sarà pari allo 0,26% a cui si aggiunge lo 0,06%, in attesa che venga emanato il relativo decreto ministeriale. Resta salva in ogni caso la possibilità per l’Istituto previdenziale di richiedere la contribuzione piena se il provvedimento ministeriale non venisse emanato.
In merito al contributo ordinario dovuto dagli apprendisti, la circolare 140/2012 ricorda che non opera lo sgravio contributivo totale previsto dalla L. 183/2011.
Infine in merito alla restituzione del contributo addizionale così come stabilito dalla Legge 92/2012, l’INPS ricorda che la stessa può avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato. In questo caso opererà una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.
Riproduzione riservata ©