L’Inps, con il messaggio n. 7111 del 19 settembre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di trasformare le domande di indennità mini-ASpI già accolte e/o in corso di erogazione in domande di indennità ASpI.
In particolare, nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia presentato domanda di indennità mini ASpI e, successivamente, si sia accorto di possedere i requisiti per l’indennità ASpI, potrà ottenere il riconoscimento della indennità ASpI solo nel caso in cui presenti un’apposita domanda di indennità ASpI, nei termini legislativamente previsti di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In tale ipotesi, la nuova prestazione ASpI richiesta ed accolta in presenza dei requisiti previsti avrà, quale decorrenza, il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’importo già erogato a titolo di indennità mini-ASpI verrà portato in detrazione a carico della nuova prestazione ASpI.