Il 31 dicembre 2002 sono scadute le convenzioni che l'INPS ha stipulato lo scorso anno con le Regioni per l'occupazione dei lavoratori nei LSU. A tal fine con la circolare 9/01/2003 n.5, l'INPS ha disposto il rinnovo delle convenzioni per altri 12 mesi, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Dal 1° gennaio 2003 ai lavoratori LSU spetta inoltre la rivalutazione dell'assegno ASU nella misura pari all'80% della variazione annuale ISTAT. Poiché alla data di emanazione della circolare 5/2003 l'importo dell'assegno per il nuovo anno non è ancora stato definito, ai lavoratori LSU continueranno ad essere corrisposti gli assegni con il vecchio importo (? 463,35). L'assegno viene erogato dopo i seguenti passaggi: - acquisizione da parte della sede INPS della copia della delibera di prosecuzione delle attività assunta dall'ente utilizzatore validata dalla Regione competente. - fornitura dell'elenco dei lavoratori utilizzati - preventivo accreditamento all'INPS, con le modalità in uso delle somme complessivamente occorrenti per l'integrale copertura degli importi mensili spettanti alla generalità dei lavoratori interessati.