Il 31 dicembre 2002 sono scadute le convenzioni che l'INPS ha stipulato lo scorso anno con le Regioni per l'occupazione dei lavoratori nei LSU.
A tal fine con la circolare 9/01/2003 n.5, l'INPS ha disposto il rinnovo delle convenzioni per altri 12 mesi, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.
Dal 1° gennaio 2003 ai lavoratori LSU spetta inoltre la rivalutazione dell'assegno ASU nella misura pari all'80% della variazione annuale ISTAT.
Poiché alla data di emanazione della circolare 5/2003 l'importo dell'assegno per il nuovo anno non è ancora stato definito, ai lavoratori LSU continueranno ad essere corrisposti gli assegni con il vecchio importo (? 463,35).
L'assegno viene erogato dopo i seguenti passaggi:
- acquisizione da parte della sede INPS della copia della delibera di prosecuzione delle attività assunta dall'ente utilizzatore validata dalla Regione competente.
- fornitura dell'elenco dei lavoratori utilizzati
- preventivo accreditamento all'INPS, con le modalità in uso delle somme complessivamente occorrenti per l'integrale copertura degli importi mensili spettanti alla generalità dei lavoratori interessati.