Dal 1° gennaio 2026 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

L’Inps con la circolare n. 32 del 27 marzo 2026 ha individuato i limiti di reddito familiare e mensile relativi all’anno in corso per il riconoscimento degli assegni familiari e della maggiorazione di pensione.

Da tali trattamenti sono esclusi, analogamente all’assegno per il nucleo familiare, i figli per i quali va richiesto l’assegno unico universale direttamente all’Inps anche da parte dei beneficiari degli assegni familiari che sono le categorie specificate di seguito unitamente ai relativi valori fissi che andranno poi moltiplicati per il numero degli aventi diritto considerati a carico del titolare:

1) 8,18 euro mensili per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;

2) 10,21 euro mensili per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;

3) 1,21 euro mensili per i piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

I limiti di reddito familiare sono stati rivalutati del tasso dell’1,8% ai fini della spettanza e della misura degli assegni ai beneficiari indicati, mentre i nuovi limiti di reddito mensili, agganciati al valore del trattamento minimo di pensione (611,85 euro mensili), da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per i genitori, il coniuge e i figli sono per il 2026 pari a:

- 861,69 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- 1.507,96 euro per due genitori ed equiparati.