Assegno di inclusione e Supporto formativo: quando si cumulano
A cura della redazione
In caso di accoglimento di una domanda di Supporto formazione e lavoro presentata da un beneficiario o da un componente con responsabilità genitoriale di un nucleo familiare con domanda di Assegno di inclusione accolta, anche se sospesa o in evidenza, la domanda di Supporto formativo decade.
Lo sostiene l’Inps col messaggio del 28 gennaio 2026 n. 285 che modifica in parte il precedente del 21 gennaio 2026 n. 192.
L’art. 12 del decreto legge 48/2023 convertito dalla legge 85/2023 prevede l’erogazione di una indennità di 500 euro mensili a titolo di Supporto alla formazione e lavoro per un massimo di 12 mesi a favore di coloro che hanno un’età da 18 a 59 anni, sono in nucleo con un ISEE familiare non eccedente i 10.140 euro e non destinatario dell’Assegno di inclusione.
Non c’è incompatibilità con l’Assegno di inclusione (Adi) invece, qualora la relativa domanda venga presentata da un nucleo familiare in cui sia già presente un beneficiario dell’indennità di Supporto per la formazione e il lavoro che abbia però un ruolo incompatibile con quello di beneficiario oppure sia componente senza responsabilità genitoriali.
La norma prevede cioè, a titolo di eccezione, il caso di un componente di un nucleo (nucleo che percepisce l’assegno di inclusione) che decide di partecipare ai percorsi formativi e di politiche attive, purché non sia considerato ai fini della determinazione della scala di equivalenza per accedere all’assegno e purché la partecipazione ai predetti percorsi non sia obbligatoria ai fini della percezione dell’assegno di inclusione stesso.
In ogni caso, quando il componente di un nucleo che beneficia dell’Assegno di inclusione ha al suo interno un componente percepisce l’indennità del Supporto per la formazione e il lavoro, come nei casi descritti, è possibile cumulare quest’ultima con l’Adi del nucleo di cui fa parte, entro il limite massimo di euro 3.000 per singolo componente.
Infine, tornando all’ultimo messaggio 285/2026, una volta decisa la decadenza dal Supporto di formazione e lavoro, l’Inps dovrà inviare un messaggio per informare il richiedente il Supporto formativo a cui sia stata fatta decadere la domanda, per incompatibilità con quella di ADI, della possibilità di ripresentare la domanda di Supporto formativo dovendo però il nucleo di appartenenza rinunciare all'Assegno di inclusione.
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