Assegni straordinari per il sostegno al reddito: conguagli e recupero sulle pensioni
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 1393 del 24 febbraio 2015, ha fornito indicazioni in merito alla gestione contabile dei conguagli a credito e a debito degli assegni straordinari di sostegno del reddito erogati dai Fondi di solidarietà la cui disciplina viene adeguata alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 92/2012.
In riferimento ai conguagli da ricostituzione delle prestazioni di esodo vigenti, si precisa che:
- I conguagli a credito dei lavoratori devono essere accreditati ai beneficiari direttamente nella prima rata di assegno straordinario estratta successiva alla ricostituzione;
- I conguagli a debito dei lavoratori devono essere recuperati direttamente sulle future rate di assegno straordinario estratte.
Per ciò che concerne, invece, le modalità di gestione dei conguagli da ricostituzione delle prestazioni di esodo eliminate, poiché gli assegni straordinari sono a totale carico dell’azienda esodante presso la quale il lavoratore prestava servizio, la provvista corrispondente al fabbisogno di copertura degli stessi deve essere incassata prima di poterne disporre il pagamento a favore dei beneficiari.
Ne consegue che i conguagli a credito o a debito scaturiti dalla ricostituzione delle posizioni eliminate non possono essere gestiti direttamente dalla Sede che ha effettuato la lavorazione.
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