Le clausole contrattuali contenute negli accordi collettivi che non attribuiscono carattere retributivo all'assegno ad personam e all'indennità di presenza non hanno alcun rilievo (Cass. 25/09/2008 n.24044).
Secondo la Suprema Corte infatti i predetti emolumenti non essendo corrisposti dal datore di lavoro a titolo occasionale o per rimborsare una spesa effettuata dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro sono da considerarsi retribuzione a tutti gli effetti.