Assegno maternità erogato dai Comuni anche alle cittadine comunitarie
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 27/06/2002 n.482, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'erogazione da parte dei Comuni dell'assegno di maternità alle cittadine comunitarie.
La legge Finanziaria 1999 aveva previsto la concessione di una assegno di maternità da parte dei Comuni a favore esclusivamente delle madri cittadine italiane per i figli nati dopo il 1° luglio 1999. Rimanevano pertanto escluse le cittadine comunitarie residenti in Italia e quelle extracomunitarie.
Poiché la Commissione europea aveva imposto all'Italia di conformarsi alla legislazione UE, sul punto è intervenuto nuovamente il legislatore italiano con la legge 488/99, estendendo tale possibilità anche alle cittadine comunitarie e a quelle extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per i parti successivi alla data del 1° luglio 2000.
Poiché vi era incongruenza tra la data di decorrenza della prestazione per le cittadine italiane residenti (1° luglio 1999) e quella prevista per le cittadine comunitarie (1° luglio 2000), iI Ministero del lavoro ha disposto una sanatoria per il periodo precedente il 1° luglio 2000 invitando i Comuni a verificare se siano state presentate domande di assegno di maternità per i parti tra il 2 luglio 1999 ed il 30 giugno 2000, oltre ad invitare l'INPS a provvedere all'erogazione dell'assegno se sussistono i requisiti.
Le sedi INPS dovranno pertanto erogare l'assegno di maternità entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.