L’INPS, con il messaggio n. 261 del 19 gennaio 2017, ha fornito indicazioni in merito all’assegno natalità di cui all’art. 1, commi da 125 a 129, della L. 190/2014.

In particolare, se dai controlli dell’Agenzia delle Entrate risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati dall’utente ai fini ISEE e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti, l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti rapporti finanziari riferiti a quel componente.

Nei casi di omissioni o difformità, il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:

1) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni o difformità. In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate;

2) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.