Assicurazioni: con il Fondo di solidarietà gli esodati arrivano alla pensione
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 07/05/2012 n.64, ha fornito le istruzioni operative ed i chiarimenti per la fruizione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale delle imprese assicuratrici, così come istituito dal DM 33/2011 che ha dato attuazione alla L. 662/1996.
L’assegno straordinario viene erogato, su richiesta del datore di lavoro, per 13 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro fino a tutto il mese precedente l’erogazione della pensione INPS, entro il predetto periodo massimo di permanenza nel Fondo.
Durante il periodo di erogazione della prestazione straordinaria, compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto alla pensione, il Fondo versa alla competente gestione assicurativa obbligatoria INPS la relativa contribuzione correlata.
Il valore dell’assegno straordinario è pari all’importo della pensione che gli interessati teoricamente percepirebbero al momento di accesso all’esodo, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa.
Gli assegni sono prestazioni dirette e non sono reversibili, per cui in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo dell’assegno.
Entro il mese di scadenza dell’assegno, il lavoratore deve presentare la domanda di pensione all’INPS, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione, pena la mancata erogazione della pensione stessa.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito possono essere erogati mensilmente oppure in unica soluzione (in questo caso il valore è pari al 65% dell’importo complessivo). Nel primo caso gli importi sono soggetti alla tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione per lavoro dipendente.
Le detrazioni per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa richiesta.
Invece l’assegno straordinario in unica soluzione è soggetta alla tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR.
Il finanziamento del Fondo avviene tramite un contributo straordinario versato dal datore di lavoro e relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni straordinari, determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni medesimi erogati e della contribuzione correlata.
L’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. Durante questi periodi l’erogazione dell’assegno viene sospesa, così come il versamento della contribuzione correlata.
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