L’INPS, con la circolare 28/09/2011, n.123, ha reso noto che è stato istituito con il DM 33/2011, in attesa della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, presso l’Istituto previdenziale, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici.
La finalità del Fondo è quella di attuare interventi per il sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, escluso il personale dirigente.
In caso di ristrutturazione o crisi aziendale il Fondo provvede in via ordinaria a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari. Inoltre finanzia specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
Il Fondo interviene anche in via straordinaria erogando ratealmente assegni per il sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all’esodo, per un periodo massimo di 60 mesi sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
Il Fondo è finanziato, in relazione ai programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, con il versamento di un contributo ordinario pari allo 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato  e con un contributo addizionale determinato dal Comitato amministratore in misura non superiore all’1,50%, in merito a specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa.