Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 5 del 2 aprile 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, in particolare, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:
- la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
- al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
- il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
- al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale.
Gli operatori del settore sono agenzie, costituite in forma di cooperativa sociale, le quali forniscono servizi di assistenza a favore di soggetti in stato di bisogno (anziani, lungodegenti, diversamente abili, ecc.)
Il Ministero fa presente che gli indici sintomatici di subordinazione non costituiscono ostacolo al riconoscimento della natura autonoma del contratto oggetto di accertamento, a condizione ovviamente che il collaboratore stesso unilateralmente e discrezionalmente determini senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Nella fattispecie in esame, assume particolare rilievo la circostanza che il collaboratore concordi direttamente con il fruitore ultimo del servizio ogni profilo attinente la tipologia delle prestazioni necessarie, gli orari dell'assistenza, la durata presumibile della stessa, come pure che il collaboratore possa accettare o meno gli incarichi proposti dalla cooperativa. In tale quadro sembrerebbe dunque potersi propendere per un'effettiva autonomia del rapporto tra collaboratore e cooperativa.