Assistenza fiscale 2014: differiti i termini
A cura della redazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2014 è stato pubblicato il DPCM 3 giugno 2014, recante “differimento, per l’anno 2014, del termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati”.
In particolare sono stati differiti i termini per:
- la presentazione dei modelli 730 ai CAF e ai professionisti abilitati da parte dei lavoratori interessati (nuovo termine 16.6);
- la consegna dei risultati all’assistito (nuovo termine 24.6);
- la trasmissione telematica delle dichiarazione elaborate all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF e dei professionisti abilitati (nuovo termine 8.7).
Conseguentemente, il calendario dell’assistenza fiscale 2014 per i CAF e i professionisti abilitati è così modificato:
16 giugno - Ricevono dall’assistito il mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1. Rilasciano la ricevuta mod. 730-2 (costituisce per il lavoratore prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione), anche della documentazione esibita (i documenti devono essere riportati in forma analitica se la conservazione non è affidata al CAF o al professionista abilitato; è ammessa invece l’indicazione sintetica se gli stessi sono conservati dal CAF o al professionista abilitato).
24 giugno - Consegnano al contribuente assistito copia del mod. 730 elaborato e il prospetto di liquidazione 730-3.
8 luglio - Trasmettono il risultato contabile delle dichiarazioni (modd. 730-4):
a) all’Agenzia delle Entrate, per i sostituti d’imposta che hanno presentato la comunicazione entro il 31.3.2014 (o anni precedenti) per la ricezione telematica dei modd. 730-4 (inseriti nell’elenco messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate);
b) direttamente ai sostituti d’imposta se non inseriti nel predetto elenco.
Il differimento all'8 luglio p.d. determina anche lo slittamento al 18 luglio 2014 della data entro la quale l'Agenzia delle entrate deve inviare, attraverso il flusso telematico, i modelli 730-4 ai sostituti d'imposta, per l'effettuazione dei conguagli in busta paga.
8 luglio - Trasmettono all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modd. 730 elaborati.
27 ottobre (il termine legislativo del 25 cade i sabato) - Ricevono dal contribuente eventuale dichiarazione integrativa che determina, a favore dello stesso, un rimborso o un minor debito (730 integrativo).
I CAF o i professionisti abilitati rilasciano ricevuta su mod. 730-2.
10 novembre - Comunicano, all’Agenzia delle Entrate, in via telematica le dichiarazioni integrative;
- Trasmettono i risultati contabili delle dichiarazioni integrative elaborate (modd. 730-4 integrativi);
- All’Agenzia delle Entrate per i sostituti d’imposta inseriti nell’elenco dei soggetti che hanno chiesto di ricevere i risultati contabili in via telematica;
- Direttamente ai sostituti d’imposta se non inseriti nel predetto elenco;
- Consegnano al contribuente assistito copia del mod. 730 integrativo elaborato e il relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3 integrativo).
31 dicembre - del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Conservano copia delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.
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