Associati ASD esclusi dall’obbligo Inail in assenza di contratto
A cura della redazione

L’Inail, con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, ha chiarito che il socio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) e di una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara è assicurato presso l’istituto solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale.
Il provvedimento precisa che agli associati di ASD e ai soci delle SSD che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo non può applicarsi la disciplina generale dell’obbligo assicurativo che, l’art. 4, comma 1, n. 7 del d.P.R. n. 1124/1965 prevede per i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società.
Analogamente, in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto l’attività amministrativo-gestionale, non è configurabile l’obbligo assicurativo Inail dell’associato di una ASD o del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società. Infatti, ai fini della tutela Inail, non è sufficiente il vincolo associativo, ma sono richiesti un rapporto di collaborazione e lo svolgimento di un’attività protetta.
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