Associazione in partecipazione commisurabile anche ai ricavi per i singoli affari
A cura della redazione

La Cassazione, con sentenza 18 febbraio 2009 n. 3894, ha stabilito che nell'associazione in partecipazione la partecipazione agli utili e alle perdite da parte dell'associato può tradursi nella partecipazione ai globali introiti economici dell'impresa o a quelli di singoli affari.
In particolare, il Supremo Collegio, nel confermare l'orientamento espresso in due precedenti sentenze (Cass. n. 9264/2007 e Cass. 24871/2008), ha ritenuto che la partecipazione economica dell'associato possa ben essere commisurata ai soli ricavi, perché anche in tal caso l'associato, da un lato, corre sicuramente il rischio di impresa, e, dall'altro, non viene meno quella omogeneità di interessi tra le parti contraenti che la contraddistingue e la differenzia dal rapporto di lavoro subordinato, non essendovi dubbio che, anche con la partecipazione ai ricavi, sussiste un diretto coinvolgimento dell'associato nelle fortune dell'impresa.
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