L'INPS, con la circolare n. 46 del 26 marzo 2009, ha comunicato le modalità operative e le istruzioni contabili per le agevolazioni per l'assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi, operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali (legge n. 166 del 27 ottobre 2008) e le agevolazioni per l'assunzione di lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore del trasporto aereo (legge n. 291 del 3 dicembre 2004). 
I benefici di cui alla L. 166/2008 spettano a qualunque datore di lavoro per l'assunzione o il trasferimento di lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore servizi pubblici essenziali, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 2, comma 2, della L. 39/2004, che abbiano almeno 500 dipendenti e siano gravate da debiti per un importo non inferiore a 300 milioni di euro. Si richiede, inoltre, che tali lavoratori siano stati collocati dalla suddetta impresa in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità. In siffatta ipotesi la contribuzione a carico del datore di lavoro che assume sarà pari a quella prevista per gli apprendisti, nell'ipotesi di assunzione a termine per un periodo non superiore a 12 mesi (più ulteriori 12 mesi se il contratto a termine viene trasformato, nel corso del suo svolgimento, a tempo indeterminato); sarà, invece, pari a quella degli apprendisti per i primi 18 mesi, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato. Se l'assunzione è a tempo pieno, spetta anche un contributo mensile pari al 50% della residua indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Secondo quanto disposto dalla L. 291/2004, i benefici di cui alla L. 223/91 spettano a tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori dei vettori aerei e delle società da queste derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità. In questo caso, è prevista, a carico del datore di lavoro, una contribuzione pari, per i primi 18 mesi, a quella prevista  per gli apprendisti, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato; se l'assunzione è a tempo pieno, spetta anche un contributo mensile pari al 50% della residua indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Per fruire dei benefici di cui sopra, il datore di lavoro deve, in ogni caso, inoltrare la comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal D.M. 30/10/2007.