Il TAR Firenze, con la sentenza 10/01/2008 n.2, ha deciso che l'art.30bis, c.8 del Regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione deve essere interpretato nel senso che ai fini della verifica della capacità economica dell'impresa rileva non solo il mero risultato netto della gestione economica, ma anche il volume di affari, le commesse ottenute, la complessiva solidità economica e gli altri elementi idonei a comprovare la capacità dell'impresa a sostenere gli oneri della futura assunzione del lavoratore.