Assunzioni agevolate anche nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 29 del 2 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, della L. 407/1990.
Si ricorda, innanzi tutto, che secondo la norma in esame, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi.
A seguito delle modifiche apportate alla citata norma dall’art. 4, comma 12, lett. a), L. 92/2012, si evidenzia che il beneficio contributivo non spetta laddove l’assunzione violi “il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine”.
Allo scopo, il Ministero del Lavoro ha precisato che la violazione del sopraindicato diritto di precedenza e la conseguente esclusione dal beneficio contributivo possono essere fatte valere esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse, in quanto solo nel primo caso si realizza una effettiva “sostituzione” del lavoratore.
Da ultimo, il Ministero ha chiarito che è possibile fruire delle agevolazioni contributive in argomento anche nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto.
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