Atleti e tesserati: premi soggetti alla ritenuta del 20%
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 9 del 15 luglio 2025, ha precisato che i premi corrisposti dalle ASD ed SSD iscritte nel Registro delle attività sportive e affiliate o aggregate alla Federazione, se corrisposti ad atleti e tecnici tesserati, in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono soggetti alla ritenuta del 20%, in base al combinato disposto dell’art.36, c. 6-quater del Dlgs n. 36/2021 e dell’art. 30, c. 2 del DPR n. 600/1973.
Invece, i premi corrisposti direttamente dalla Federazione, in occasione di manifestazioni sportive ippiche, si ritiene che i premi debbano essere assoggettati a ritenuta nella misura del 4% a titolo di acconto con riguardo a percipienti che esercitano attività di impresa, e a titolo di imposta per tutti gli altri soggetti (combinato disposto dell’art. 5 DL 417/1991 e dell’art. 28, c. 2 del DPR 600/1973).
Secondo l’Agenzia delle entrate, i premi corrisposti da imprese individuali, società commerciali ed enti, diversi da ASD e SSD, nell'ambito della propria attività commerciale, devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente (DPR 600/1973).
Infine, i premi erogati dalla Federazione o da ASD e SSD iscritte nel Registro delle attività sportive e affiliate o aggregate alla Federazione, nell'ambito di un rapporto di lavoro sportivo (DLgs 36/2021) e percepiti quindi dai lavoratori sportivi in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, si ritiene che non sia applicabile la disciplina di cui al combinato disposto dell’art.36, c. 6-quater del Dlgs n. 36/2021 e dell’art. 30, c. 2 del DPR n. 600/1973, anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come ''premi'' correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi.
Quest’ultima precisazione si fonda sul fatto che le predette somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa).
L'Agenzia delle entrate affronta anche l'imponibilità ai fini IVA delle predette somme. Secondo la risposta n. 9/2025 le prime tre fattispecie di cui sopra, non sussistendo un rapporto sinallagmatico inteso quale scambio di reciproche prestazioni, non possono essere qualificate come operazioni rilevanti ai fini IVA. Invece, l'ultima fattispecie (premio erogato nell'ambito di un contratto di lavoro sportivo) deve essere assoggettata a IVA.
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