Attività all’estero: tassazione convenzionale e fringe benefit
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 37 del 12 febbraio 2026, ha precisato che se un lavoratore, residente in Italia, ha maturato il diritto a fringe benefit durante l’attività svolta all’estero per più di 183 giorni, assoggettando la relativa retribuzione ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis, del TUIR, i beni in natura sono assorbiti nella determinazione forfettaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia delle entrate ha richiamato i chiarimenti forniti con la circolare n. 207/E del 2000 secondo cui perché il reddito derivanti dal lavoro dipendente prestato all’estero sia assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:
a) l'attività lavorativa sia svolta all'estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o sufficiente stabilità;
b) l'attività lavorativa esercitata all'estero costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (e, dunque, che la prestazione sia integralmente svolta all'estero);
c) il lavoratore soggiorni, nell'arco di dodici mesi, nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Oltre ai requisiti relativi alla ''continuità'' ed ''esclusività'' del rapporto di lavoro nonché al periodo minimo di permanenza all'estero del dipendente, è comunque necessario che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all'estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministro del lavoro di concerto con Ministro dell'economia fissa le retribuzioni convenzionali.
Ciò detto, come precisato dalla circolare n. 11/E del 2013, una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate in funzione dell'attività di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, non devono essere oggetto di autonoma tassazione (conforme anche la Risposta all’interpello n. 783/2021).
Saranno, invece, imponibili in Italia, i fringe benefit maturati nel periodo in cui il reddito di lavoro dipendente non è stato assoggettato a tassazione secondo il citato comma 8-bis.
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