Attività connesse alle imprese agricole: chiarimenti INAIL
A cura della redazione
L'istituto assicurativo, con la nota 12 settembre 2002, ha fornito importanti chiarimenti a seguito della modifica dell'art. 2135 c.c. relativo alla definizione di imprenditore agricolo e alla nozione di attività connesse all'agricoltura.
In particolare è stato posto il dubbio se possa essere considerata attività connessa l'esercizio di macchine agricole per conto terzi, e quindi sia soggetta all'assicurazione obbligatoria infortuni e malattie professionali prevista dal Titolo II del T.U. 1124/1965.
In base al nuovo art. 2135 c.c. si deve intendere per attività connesse a quella agricola le attività dirette alla fornitura di beni e servizi esercitate:
- dallo stesso imprenditore agricolo;
- mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola.
Qualora sia verificata la contemporanea presenza di tali condizioni l'attività dovrà essere assicurata. Secondo la Direzione centrale rischi dell'Inail l'esercizio di macchine agricole per conto terzi deve essere considerato attività connessa quando costituisca il contenuto di un servizio fornito dall'impresa agricola mediante l'utilizzo prevalente di macchine e personale normalmente impiegati nell'attività agricola.
Di conseguenza deve considerata come attività connessa anche la fornitura a terzi della sola macchina agricola.
Ricordiamo comunque che le valutazioni dell'Inail sono legate e subordinate alla classificazione effettuata dall'INPS.