Il Ministero del lavoro, con la circolare 04/08/2008 n.25, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 8 del DLgs 276/2003 all'attività di intermediazione possono concludere tra loro accordi che prevedono lo scambio dei dati dei lavoratori.
Secondo il ministero la ratio del legislatore nell'introdurre il regime autorizzatorio allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale è stata quella di realizzare un sistema efficace in grado di migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di prima occupazione con particolare riguardo a coloro che sono nelle fasce deboli del mercato del lavoro.
Ne consegue che, fermo restando il divieto di cedere o concedere ad un altro soggetto l'autorizzazione ottenuto all'attività di intermediazione, le altre attività quali convenzioni o accordi aventi la finalità di scambiarsi i dati dei lavoratori per rendere più produttivo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, devono considerarsi lecite e quindi non sanzionabili.
Infatti spiega il Ministero questi accordi non costituiscono figure contrattuali vietate, né un'esternalizzazione a soggetti terzi delle attività oggetto dell'autorizzazione ministeriale.
Al contrario sono proficue forme di collaborazione volte a realizzare sinergie tra soggetti autorizzati con lo scopo di attuare la finalità del legislatore.
Il Ministero del lavoro conclude ricordando che prima di procedere allo scambio dei dati dei lavoratori è necessario ai sensi del DLgs 196/2003 richiedere il consenso agli interessati.