Atto interruttivo contro l'Inail anche senza mandato
A cura della redazione
Con la sentenza n. 17997 del 16 dicembre 2002 la Corte di Cassazione ha validato la messa in mora dell'Istituto assicurativo posta in essere da un Patronato per conto di un lavoratore che aveva conferito il mandato senza alcuna formalità.
In particolare la Corte ha ribadito che è efficace la costituzione in mora per conto del rappresentato (lavoratore) allorquando vi sia un generico potere di rappresentanza anche mediante presunzioni; all'uopo la Suprema Corte ha ricordato il dettato dell'articolo 1, dlgs Capo Provvisorio dello Stato n. 804/1947 il quale stabilisce che agli Istituto di Patronato spetta l'assistenza e la rappresentanza dei lavoratori ai fini del conseguimento e della liquidazione amministrativa delle prestazioni previdenziali con previsione dell'esplicito mandato solamente in caso di conciliazione o transazione della controversia.