Aumento della speranza di vita e prepensionamenti
A cura della redazione
L’aumento della speranza di vita pari a 3 mesi a partire dal 2028 ha effetti anche sulle prestazioni di accompagnamento che per l’Inps in linea di massima sono prolungabili anche dopo la scadenza del periodo di erogazione dei trattamenti di esodo.
Così si è espresso l’Inps con la circolare del 3 aprile 2026 n. 41 che di fatto offre un importante contributo interpretativo per agevolare la marcia verso la pensione da parte dei beneficiarti di misure di prepensionamento.
Il problema nasce dal fatto che gli accordi di esodo anticipato prevedono una durata calibrata sui requisiti vigenti al momento dell’accordo, col rischio che l’aumento degli stessi per il prossimo biennio lascino un vuoto per il periodo immediatamente successivo fino alla nuova decorrenza pensionistica.
Vediamo ora, prestazione per prestazione, gli esiti di quanto stabilito dall’Inps:
- per le imprese assicuratrici, gli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore, l’accordo sindacale prevede in automatico il prolungamento della prestazione anche oltre i 60 mesi previsti fino alla nuova decorrenza pensionistica;
- per le società del credito il prolungamento non è automatico in quanto i Comitati amministratori possono valutare l’opportunità di deliberarlo;
- per le imprese in isopensione (più di 15 dipendenti) o che hanno applicato il contratto di espansione (più di 50 dipendenti), l’INPS può continuare a corrispondere la relativa indennità fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione, ancorché la stessa, per effetto dell’adeguamento degli incrementi della speranza di vita sia andata oltre i tempi previsti;
Rispetto alle domande in corso, nel caso in cui le stesse siano state presentate dai datori di lavoro in relazione a lavoratori che hanno già risolto il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026, l’Istituto previdenziale provvederà a riconsiderare le domande respinte, tenendo conto deli nuovi valori prospettici rielaborati dalla ragioneria dello stato, permettendo così di prolungare le prestazioni di accompagnamento.
Infine, i destinatari degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali e i soggetti titolari delle prestazioni di esodo quali l’isopensione e il contrato di espansione che sono iscritti alla Casse speciali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, avranno diritto a prolungare anch’essi le prestazioni di accompagnamento alla pensione, fino al raggiungimento delle nuove decorrenze previste per chi ha diritto alla pensione anticipata, decorrenze pari nel 2026 a 5 mesi, nel 2027 a 7 mesi e nel 2028 a 9 mesi.
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