L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 327 del 10 settembre 2025, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

Inoltre, in relazione alla possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della società, l’Amministrazione finanziaria ritiene che dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscano fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.

Nella fattispecie esaminata, l'Istante fa presente che ciascun dipendente è tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell'ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla società, la stessa provvede ad addebitare al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico dell'energia elettrica relativo all'uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 51, c. 4, lett. a), del TUIR prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione e che, come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 326/1997, è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle.

Ne consegue, pertanto, che le somme addebitate al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51, c. 4, lett. a), del TUIR.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l'uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.