L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 10896 del 10 dicembre 2025, ha reso noto che procederà all’applicazione in via provvisoria, dal 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui alla deliberazione del proprio cda n. 146 dello scorso 21 luglio (rettificata dalla successiva deliberazione n. 185/2025).

Pertanto, l’aliquota di oscillazione in riduzione è determinata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della PAT. Restano invece invariate le aliquote in incremento in caso di andamento infortunistico sfavorevole (Malus).

La decisione dell’istituto, che ha determinato la modifica della Tabella A, ha come scopo di non penalizzare i datori che potrebbero beneficiare della riduzione di premio già da febbraio 2026.

Occorre ricordare che il d.l. 159/2025 ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus, demandando l’attuazione a un successivo decreto interministeriale ad oggi non ancora adottato. Inoltre, ha escluso dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiamo riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per questo motivo, nelle comunicazioni dei tassi applicabili per il 2026 trasmessi alle aziende (modello 20sm), l’Inail ha specificato che si riserva di richiedere i maggiori premi dovuti al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: mancata adozione del decreto interministeriale o riformulazione da parte dello stesso della proposta dell’Inail adottata con la delibera n. 156/2025; il soggetto assicurante ha riportato una condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro negli ultimi anni, con sentenza definitiva di condanna.

Si riporta, di seguito, la Tabella A con i nuovi tassi di oscillazione applicati provvisoriamente: