L'INAIL, con due note del 12/01/2005, fornisce precisazioni in merito al corretto utilizzo degli sgravi da esporre nella prossima autoliquidazione 2004/2005. Più precisamente con la prima delle due note, l'INAIL fornisce le istruzioni operative per il corretto utilizzo degli sgravi pari al 50% o al 100% dei premi assicurativi previsti a favore delle aziende che nel corso del 2004 hanno fruito di CFL, di contratti di inserimento o contratti avviati in base alla legge 407/90. Se lo sgravio è del 50% il datore di lavoro dovrà indicare nel campo 30 del modello di autoliquidazione il codice F anzichè il codice G. Invece per le agevolazioni pari al 100% dei premi assicurativi nel campo 40 dovrà essere utilizzato il codice C anzichè il codice E. Invece con l'altra nota l'INAIL fornisce chiarimenti in merito allo sgravio pari al 70% riconosciuto alle imprese che esercitano la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell'art.11 della legge 388/2000 prorogato per l'anno 2005 dalla legge 311/2004. Le istruzioni operative rimangono quelle diffuse con le note 21/05/2001 e 26/02/2003. L'INAIL ricorda che l'agevolazione spetta anche alle aziedne senza dipendenti, ossia lavoratori autonomi e cooperative.