L'Inail, con nota del 30 gennaio 2009 n. 2312, ha reso noto che, le imprese autorizzate al trasporto merci, i cui dipendenti addetti alla guida beneficiano dello sgravio fiscale e contributivo in misura pari al 28% sulla retribuzione percepita a titolo di straordinario, in fase di autoliquidazione 2008/2009, dovranno  indicare nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni - 1031 l'importo delle retribuzioni erogate nell'anno 2008, al netto del 28% di quanto erogato a titolo di lavoro straordinario.
Il predetto Istituto segnala che, dal 1° gennaio 2008, il particolare regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello (cd. "decontribuzione"), dettato dall'art. 2 del decreto legge n. 67/1997, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, non è più applicabile, in quanto la suddetta norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 67 della legge n. 247/2007.
Lo stesso Istituto precisa, inoltre, che lo sgravio contributivo previsto dai commi 67 e 68, dell'art. 1 della legge n. 247/20071, sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, non si applica ai premi Inail.