Autonomi: imponibile il rimborso spese chilometriche
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 270 del 23 ottobre 2025, ha precisato che il rimborso al lavoratore autonomo delle spese chilometriche commisurato ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita con il committente concorre a formare reddito di lavoro dato che non rappresenta un rimborso spese addebitate analiticamente come richiede l’art. 54, c. 2 del TUIR.
Infatti, tale disposizione stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite, tra l’altro, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
In sostanza, l'irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico è subordinata alla condizione che le stesse siano addebitate analiticamente in capo al committente.
Secondo l’Agenzia delle entrate l’analiticità dell’addebito sussiste se le spese sono effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale e indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti. Le spese in questione devono essere, altresì, comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l'esatta riferibilità all'attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza, che implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una ''forma'' di compenso.
Questa interpretazione è in linea con la finalità della norma del TUIR volta a eliminare la criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile.
In ogni caso, la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo imponibile dei rimborsi spese chilometriche, con assoggettamento alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’IRPEF, non fa venir meno la deducibilità delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione dell'incarico.
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