Autotrasporto: Il libro paga può essere utilizzato come registro dell'orario di lavoro
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 19/03/2008 n.4103, ha precisato che vista la corrispondenza dei dati da inserire nel registro dell'orario di lavoro, che le imprese di autotrasporto devono istituire ai sensi del DLgs 234/2007, con quelli contenuti nel libro paga - sezione presenze, è possibile utilizzare il solo libro presenze purchè debitamente vidimato dall'INAIL e dalla DPL.
Il Ministero ha anche precisato che:
- il registro può essere tenuto a mezzo di fogli mobili o supporti informatici
- in considerazione della difficoltà di registrare giornalmente l'effettivo orario di lavoro svolto dal lavoratore mobile, è possibile procedere all'annotazione mensilmente. L'azienda giornalmente dovrà indicare con la lettera "P" la presenza del lavoratore e mensilmente dovrà riepilogare l'orario effettivamente svolto.
- devono essere conservati i dati registrati dal cronotachigrafo analogico e digitale, da cui è possibile ricavare il tempo di guida giornalmente effettuato dall'autista.
- il riepilogo mensile va fatto entro il mese successivo a quello di riferimento.
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