Autotrasporto: l'inattività è diversa dal riposo giornaliero
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 2/03/2009 n.5023, ha deciso che le ore di mancata guida dell'automezzo da parte di uno dei due autisti non costituiscono periodo di riposo, ma di semplice temporanea inattività, con la conseguenza che non comporta l'erogazione da parte del datore di lavoro della retribuzione.
La Suprema Corte ha precisato che sebbene anche nel lavoro discontinuo si possano avere periodi di riposo intermedio non computabili nella durata del lavoro effettivo, tali non sono quelli durante i quali, nel corso del viaggio, l'autista di un autotreno lascia la guida al compagno e, se vuole, può distendersi ed anche dormire nell'apposita cabina, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività.
Secondo i giudici di legittimità il criterio distintivo, infatti, fra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile ad altri fini, consiste nella differente condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza lavoro per ogni richiesta o necessità.
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